Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12199 - pubb. 05/03/2015

I genitori litigano sulla scuola del figlio: se decide il Tribunale, la Scuola è quella Pubblica

Tribunale Milano, 04 Febbraio 2015. Pres., est. Gloria Servetti.


Esercizio della responsabilità genitoriale – Iscrizione scolastica dei figli – Conflitto genitoriale – Scuola pubblica / scuola privata – Decisione del Tribunale – Criterio oggettivo – Favor per la scuola pubblica

Esercizio della responsabilità genitoriale – Iscrizione scolastica dei figli – Conflitto genitoriale – Scuola pubblica / scuola privata – Decisione del Tribunale – Criterio oggettivo – Favor per la scuola pubblica – Scelta in questo modo “neutra”



Laddove non esista, o non persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In linea di principio, nell’ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine all’iscrizione dei minori a Scuola, preferenza e prevalenza va data alle istituzione scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione (art. 1 l. 10 marzo 2000 n. 62) nonché esplicazione principale del diritto costituzionale alla istruzione (art. 33 comma II cost.). Le altre istituzioni scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto, solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Peraltro, la scelta del giudicante nel senso della scuola pubblica è una scelta “neutra” che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale (e ciò, invece, potrebbe avvenire nella designazione di una scuola privata). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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