Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1211 - pubb. 07/05/2008
Incapacità a testimoniare del funzionario e presunzioni
Tribunale Chiavari, 11 Marzo 2008. Est. Grasso.
Intermediazione finanziaria – Testimonianza del funzionario dell’intermediario – Incapacità di cui all’art. 246 cod. proc. civ. – Sussistenza.
Operazione inadeguata – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Presunzione in ordine alla diversa scelta dell’investitore – Sussistenza.
Risoluzione per inadempimento – Indebito oggettivo – Presunzione di buona fede – Interessi con decorrenza dalla domanda.
E’ incapace a testimoniare il funzionario dell’intermediario che si è occupato dell’acquisto impugnato dal cliente avendo lo stesso quell’interesse a partecipare al giudizio previsto come causa di incapacità dall’art. 246 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Quando un’operazione è inadeguata alle caratteristiche alle caratteristiche e al profilo di rischio del cliente, si deve presumere che in presenza di una informazione corretta ed esaustiva l’investitore non avrebbe compiuto l’operazione medesima. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In presenza di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) è presunta la buona fede del soggetto inadempiente per cui gli interessi della parte inadempiente dovranno decorrere dalla data della domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luigi Vanti
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