Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12105 - pubb. 18/02/2015

Accordo sindacale su videosorveglianza stipulato con gli Organi di Coordinamento delle RSA

Tribunale Napoli, 22 Luglio 2014. Est. Gabriella Marchese.


Accordo sindacale su videosorveglianza stipulato con gli Organi di Coordinamento delle RSA e non con le singole RSA – Legittimità alla luce del mutato quadro normativo dell’art. 8, D.L. 13 agosto 2011, n.138

Diritto di informazione – Parità di trattamento fra sindacati – Insussistenza del principio



Alla luce del tenore della normativa che si ricava dall’art. 8 D.L. 138/2011, la previsione di vincolatività degli accordi, nelle materie espressamente individuate e quindi anche in materia di videosorveglianza, sottoscritti dagli Organi di Coordinamento delle RSA su base maggioritaria, in deroga all’art. 4 St., si coniuga agevolmente con la previsione di un interlocutore sindacale unitario e più rappresentativo, su base territoriale, rispetto alle singole rappresentanze sindacali aziendali, all’evidente fine di garantire una disciplina omogenea e non frammentaria in relazione a questioni che esulano la stretta realtà della singola unità produttiva. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)

L’impegno di informazione, in quanto di origine contrattuale, ai sensi della clausola contenuta nell’art. 6 dell’accordo impugnato, risulta assunto nei soli confronti delle parti contraenti. Ne deriva che, in difetto di un principio di parità di trattamento fra sindacati e di un generale obbligo di informazioni nei confronti del sindacato, al di fuori delle ipotesi legali o convenzionali tipiche, la doglianza, come proposta, è infondata. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Studio Legale Daverio & Florio


Il testo integrale




Nel caso di specie, un’organizzazione sindacale impugnava un accordo sindacale sulla videosorveglianza, non sottoscritto dalla predetta organizzazione, in quanto stipulato da una Banca con gli Organi di Coordinamento delle RSA e non con le sigle RSA delle filiali interessate.

Il Tribunale di Napoli, con una interessante pronuncia, che non risulta avere precedenti e che anzi è assolutamente innovativa rispetto ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha fornito un’interpretazione evolutiva della disciplina in materia di accordi sulla videosorveglianza, convenendo sul fatto che la competenza della RSA, prevista ex art. 4 Stat. Lav., è da ritenersi, sulla base della più recente disciplina di legge e contrattuale collettiva, ormai derogata e sostituita dalla competenza degli Organi di Coordinamento delle RSA.

Nel proprio decreto il Giudice ha infatti osservato che “la soluzione della lite non può prescindere dal mutato quadro normativo di riferimento”, riferendosi all’art. 8, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ed alla sua portata innovativa per aver individuato, nell’ambito della contrattazione collettiva di prossimità ed in relazione alle materie ad essa delegate, un nuovo interlocutore sindacale costituito dalle “rappresentanze sindacali operanti in azienda”, ossia organismi non necessariamente coincidenti con le RSA.

Nel caso in esame per l’individuazione del soggetto sindacale deputato, sulla base del rinvio di cui al D.L., a trattare la materia in oggetto, occorreva altresì fare riferimento alla contrattazione collettiva ed in particolare all’art. 24 del c.c.n.l. credito del 19 gennaio 2012.

Dal tenore delle predette norme deriva, secondo il Tribunale di Napoli, che a) i contratti collettivi aziendali o di gruppo disciplinano le materie delegate dalla legge e quindi anche quelle delegate dal D.L. n. 138 del 2011; b) i predetti contratti sono stipulati con gli organismi sindacali di cui all’accordo del 7 luglio 2010; c) detti organismi sono anche gli Organi di Coordinamento delle RSA previsti dall’art 15 dell’accordo ed individuati anche dall’art. 24 del c.c.n.l. del 19 gennaio 2012.

Osserva del resto il Tribunale che “l’interpretazione condivisa dalle parti si ricava altresì, ai sensi dell’art.1362 c.c., dal comportamento complessivo posteriore alla conclusione del CCNL credito del 2012, avendo la sigla ricorrente sottoscritto, per tramite degli organi di coordinamento delle proprie RSA, altri accordi di secondo livello in materia di innovazioni tecnologiche”.

Al termine del proprio percorso argomentativo, il decreto ha quindi affermato che la previsione di vincolatività degli accordi sottoscritti dagli Organi di Coordinamento delle RSA su base maggioritaria “in deroga alla lettera dell’art. 4 Stat. Lav.” si coniuga agevolmente con la previsione di “un interlocutore sindacale unitario e più rappresentativo, su base territoriale, rispetto alle singole rappresentanze sindacali aziendali, all’evidente fine di garantire una disciplina omogenea e non frammentaria in relazione a questioni che esulano la stretta realtà della singola unità produttiva”.

Il decreto ha inoltre respinto la pretesa dell’associazione sindacale ricorrente di essere comunque legittimata a verificare la corretta installazione degli impianti di videosorveglianza con gli stessi diritti riconosciuti alle associazioni sindacali firmatarie dell’accordo, in quanto tale diritto di informazione era previsto solo dall’accordo sindacale (non sottoscritto dalla medesima associazione sindacale) ed è inesistente, al di fuori delle ipotesi legali o contrattuali tipiche, un principio di parità di trattamento fra sindacati. (Fabrizio Daverio)


Testo Integrale