il Trust
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12009 - pubb. 04/02/2015
Il trust a favore di ONLUS è esente dall'imposta sulle donazioni e successioni ma è soggetto a quelle ipotecaria e catastale
Commissione tributaria regionale Firenze, 10 Novembre 2014. Est. Del Monaco.
Costituzione in trust di beni immobili - Istituzione a beneficiario di ONLUS - Esenzione dall'imposta di donazione ex art. 3, comma 1, d.lgs 346/1990 - Applicazione delle imposte ipotecaria e catastale di cui al T.U. 347/1990
L'atto di costituzione in trust di beni immobili, il quale contenga una clausola per cui "I beni in trust sono in proprietà e titolarità del trustee affinché egli se ne avvalga e disponga secondo le modalità e per i fini enunciati nell'atto istitutivo del trust…" e che preveda come beneficiario finale una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è esente da imposta di donazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, d.lgs n. 346 del 1990 ma è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale di cui al T.U. n. 347 del 1990 dovuta per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi. Sono, infatti, soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei diritti beni allo scioglimento del vincolo, sia, infine, i trasferimenti eventualmente effettuati durante la permanenza del vincolo medesimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalata da:
“Il trust in Italia”
Associazione riconosciuta come maggiormente rappresentativa nel campo del trust dal Consiglio Nazionale Forense
www.il-trust-in-italia.it
Il testo integrale
Testo Integrale