Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1199 - pubb. 15/05/2008

Bolletta telefonica e spese di spedizione

Tribunale Potenza, 11 Dicembre 2007. Est. Conte.


Controversie tra gestori di telecomunicazioni e utenti – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Mancata istituzione dell’organismo di conciliazione.

Tributi – Spese di emissione e spedizione della fattura – Addebito alla controparte – Illegittimità.



Non può ritenersi vincolante la previsione di cui all’art. 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda in sede giurisdizionale per le controversie tra utenti e gestori di telecomunicazioni) qualora sia concretamente impossibile attivare il tentativo di conciliazione per mancata istituzione nella regione di residenza dell’utente dell’organo competente al suo espletamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il divieto di addebito delle spese di emissione della fattura di cui al D.P.R. n. 633/1972 è applicabile anche alle spese di spedizione al cliente della fattura poiché la spedizione di copia della fattura alla controparte è finalizzata a garantire la corretta applicazione del procedimento di esazione del tributo e dunque il corretto ed integrale adempimento dell’obbligazione tributaria. (Fattispecie in tema di spese di spedizione della bolletta telefonica). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio De Falco



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