Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1188 - pubb. 28/04/2008
Anatocismo e prescrizione dell'azione di ripetizione
Corte D'Appello Brescia, 13 Febbraio 2008. Est. De Antoni.
Conto corrente bancario – Nullità di clausole – Azione di ripetizione – Prescrizione – Decorrenza – Chiusura del conto.
Rapporti bancari – Computo della valuta – Norme bancarie uniformi – Rinvio a documenti di formazione successiva ed unilaterale – Nullità.
L’azione per la ripetizione di somme addebitate dalla banca per effetto di clausole nulle del rapporto di conto corrente soggiace all’ordinario termine prescrizionale decorrente dalla data di chiusura del conto e non dall’effettuazione di ogni singola operazione. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
E’ nulla per genericità ed in quanto fa riferimento a documenti di formazione successiva e unilaterale la clausola, contenuta nelle norme uniformi bancarie, che, in relazione ad operazioni diverse da quelle concernenti addebiti e accrediti di assegni bancari, circolari vaglia o titoli similari, stabilisce esse vengano regolate con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto e per esse, in difetto di specifica pattuizione, deve valere il principio che gli interessi attivi a favore del correntista decorrono dalla data in cui la banca ha acquistato la disponibilità degli importi da quegli versati e che gli interessi passivi decorrono invece dalla data in cui la banca stessa si è privata della disponibilità dei relativi importi secondo le disposizioni dei cliente. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
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