Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11736 - pubb. 04/12/2014
Usura: lite temeraria per il cliente che sostenga l’infondata tesi del cumulo di interessi corrispettivi e moratori
Tribunale Torino, 17 Settembre 2014. Est. Astuni.
Usura – Interessi corrispettivi e moratori – Divieto di cumulo – Lite temeraria – Responsabilità aggravata ex art.96 cpc – Ammortamento c.d. alla francese – Liceità – Esclusione anatocismo
Costituisce dato lapalissiano che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro, come maccheronicamente pretende l’attore. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)
La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale – in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) – non comporta alcuna violazione dell’art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi:
1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell’ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;
3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)
È fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l’aver sostenuto in giudizio tesi contraddittorie, controproducenti, che ignorano arbitrariamente chiari dati normativi che segnalano la non cumulabilità di interessi moratori e corrispettivi e il diritto della banca a pretendere interessi moratori sulla rata scaduta. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio De Simone
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