Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11727 - pubb. 04/12/2014

Pensione di reversibilità, titolarità dell’assegno divorzile e necessità di riconoscimento giudiziale

Cassazione civile, sez. VI, 13 Ottobre 2014, n. 21598. Est. Dogliotti.


Pensione di reversibilità – Titolarità dell’assegno divorzile – Necessità di riconoscimento giudiziale – Sussiste



La L. n. 263 del 2005, art. 5, precisa che le disposizioni dell'art. 9, L. Divorzio, inerenti alla pensione di reversibilità, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento di esso da parte del Tribunale. Il diritto all'assegno può essere dichiarato anche dopo il decesso dell'ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l'interesse dell'altro coniuge alla pronuncia (tra le altre, Cass. N. 17041 del 2007). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale