Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11551 - pubb. 10/11/2014

Sul riconoscimento (250 cc) e in materia di audizione

Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 2014, n. 21101. Est. Campanile.


Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio – Accertamento incidenter tantum in ordine alla veridicità del riconoscimento – Ammissibilità – Sussiste

Ascolto del minore – Obbligo dell’audizione – Sussiste – Omissione – Conseguenze

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio – Nomina del curatore speciale – Obbligo – Sussiste



L’accertamento in ordine alla veridicità del riconoscimento esula dal procedimento previsto dall'art. 250 cod. civ., comma 4, tuttavia un'indagine in tal senso può essere svolta, in tale giudizio, incidenter tantum, al limitato fine di verificare la legittimazione attiva del richiedente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il giudice non ha l’obbligo di motivare specificamente le ragioni della disposta audizione del minore; per converso, nelle ipotesi in cui ravvisa di escludere l'ascolto, vale a dire solo quando esso sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso, è tenuto a fornire adeguata giustificazione. L'imprescindibilità dell'audizione non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti "sostanziali" del procedimento, ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto. Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l'interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi (v. anche Cedu 9 agosto 2006, in ric. n. 18249/02): al riguardo si ritiene sussistente un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore (Cass., 17 maggio 2012, n. 7773). Il mancato ascolto del minore costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo in quanto lo stesso è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Al minore "va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 c.c., di regola rappresentata dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ma per la quale può essere nominato un curatore speciale, ai sensi della norma generale di cui all'art. 78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili in concreto un conflitto d'interesse con il genitore rappresentante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale