Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1139 - pubb. 11/03/2008

Permesso premio e valutazione della pericolosità sociale

Tribunale Alessandria, 26 Febbraio 2007. Est. Vignera.


Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Permesso premio – Presupposti – Assenza di pericolosità sociale – Criteri di valutazione – Partecipazione ad attività trattamentali strutturate – Necessità (L. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 30 ter).



Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell’art. 30 ter dell’ordinamento penitenziario, il requisito dell’assenza della pericolosità sociale va di regola desunto pure dalla partecipazione del condannato ad attività trattamentali strutturate, dalla loro natura e dai relativi risultati. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)



omissis

PREMESSO CHE:

-       S. L. sta scontando una pena  di anni 24 e mesi cinque di reclusione (che scadrà  il 14 giugno 2018) per concorso in omicidio premeditato, rapina aggravata, distruzione di cadavere ed altro;

-       nella sentenza “definitiva” (in sede di rinvio) del 3 febbraio 2000, la Corte di Assise di Appello di Torino  sottolineava (v. specialmente pag. 96) la gravità dei reati commessi dal predetto, l’intensità del dolo e la sua elevata capacità a delinquere;

-       tutti questi elementi sono sintomatici di una elevata pericolosità dell’istante;

-       “ai fini della concessione o meno del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario, prevedendosi in tale norma, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza della pericolosità sociale, è del tutto legittimo che quest'ultimo venga valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di allarmante gravità e con fine pena lontana nel tempo” [Cass. pen. (Ord.), Sez. I, 25/01/2005, n.5430, Liso];

-       le relazioni comportamentali e/o di sintesi in atti, se [malgrado il diverso parere (favorevole) del Direttore della Casa di reclusione e/o degli Educatori] ingenerano fondati dubbi sulla sussistenza stessa del requisito della regolare condotta (avuto riguardo al fatto che il S. il 6 dicembre 2004 ha partecipato ad una protesta collettiva ed il 10 maggio 2004 ha subìto un richiamo dovuto al ritrovamento di una rudimentale macchinetta per tatuaggi nella sua cella),  inducono inequivocabilmente a far considerare ancora attuale la pericolosità sociale del predetto;

-       se si prescinde, invero, dalla partecipazione ad attività teatrali ed all’espletazione della “piatta” attività lavorativa presso la M.O.F., il S. si è astenuto sino ad oggi dal partecipare ad attività trattamentali strutturate (corsi di istruzione scolastica superiore, corsi di formazione professionale, ecc.) (circostanza, codesta, già rappresentata nella relazione comportamentale inserita nel fascicolo N. 678/2005 R.G.L.A.): soltanto la “positiva” partecipazione ad attività del genere (i cui risultati potrebbero essere eventualmente “saggiati” anche con esperienze lavorative esterne), invero, sarebbe pienamente idonea a rivelare un’evoluzione della personalità del detenuto verso modelli di vita socialmente adeguati, contribuendo essa ad “arricchire” quella medesima personalità di qualità e/o di  chances da “contrapporre” ai preesistenti elementi sintomatici della pericolosità sociale;

P.Q.M.

visto l’art. 30 ter Legge 354/75

RIGETTA

l’istanza.


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