Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11309 - pubb. 02/10/2014
Lesione del diritto alla interruzione della gravidanza: presupposti per il risarcimento
Cassazione civile, sez. III, 17 Luglio 2014, n. 16401. Est. Rossetti.
Lesione del diritto di interrompere la gravidanza – Risarcibilità – Condizioni – Danno in re ipsa – Esclusione
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa, risarcibili sol perché si dimostri l'avvenuta lesione d'un diritto. La lesione dei diritto è il presupposto necessario, ma non sufficiente per pretendere il risarcimento del danno: ad esso dovrà necessariamente conseguire una perdita, patrimoniale o di altro tipo. L'eventuale lesione del diritto di interrompere la gravidanza è dunque giuridicamente irrilevante se la gestante, quand'anche informata, avrebbe comunque verosimilmente scelto di non abortire. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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