Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11307 - pubb. 02/10/2014
Rimedi risarcitori per violazione dell’art. 3 CEDU, previsti dall’art. 35-ter O.P.: competenza del magistrato di sorveglianza e del giudice civile
Tribunale Alessandria, 26 Settembre 2014. Est. Vignera.
Esecuzione – Violazione dei diritti fondamentali dei detenuti – Violazione dell’art. 3 cedu – Rimedi risarcitori – Pregiudizio non attuale – Competenza – Magistrato di sorveglianza – Insussistenza – Tribunale civile – Sussistenza (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, art. 3; l. 4 agosto 1955, n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 35-bis, 35-ter, 69).
I rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), previsti dall’art. 35-ter O.P., vanno azionati innanzi al magistrato di sorveglianza in presenza di un pregiudizio attuale al momento della presentazione dell’istanza, mentre vanno esperiti innanzi al tribunale civile in presenza di un pregiudizio in quel momento non più esistente. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)
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