Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11240 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Bergamo, 06 Agosto 2014. .
Concordato preventivo - Deroga alla par condicio creditorum ed all’ordine delle cause legittime di prelazione - Finanza terza - Necessità
La deroga alla par condicio creditorum ed all’ordine delle cause legittime di prelazione è ammissibile soltanto quando il piano concordatario sottostante alla proposta sia imperniato, oltre che su una liquidazione dell’intero patrimonio del debitore (che si riveli incapiente con riferimento ai creditori privilegiati), anche sulla messa a disposizione dei creditori di risorse finanziarie esterne al patrimonio del debitore, risorse che in quanto tali possono essere allocate liberamente, senza quindi che sia obbligatorio garantire il soddisfacimento integrale e progressivo dei privilegiati generali prima dei chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Pagamento parziale di Iva e ritenute: apporto di finanza
- ∙ Liquidazione intero patrimonio del debitore