Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11111 - pubb. 11/09/2014

Contratto di mutuo con cessione del quinto concluso tramite società mandataria: legittimazione passiva del mandante e sindacabilità del criterio di calcolo delle quote di premio assicurativo adottato dal finanziatore

ABF Napoli, 09 Aprile 2014, n. 2176. Est. Carriero.


Mutuo e finanziamento in genere - Cessione del quinto - Estinzione anticipata di un contratto di finanziamento concluso e rinnovato tramite società mandataria - Ricorso - Mancata retrocessione degli oneri finanziari ed assicurativi - Legittimazione passiva del mandante

Mutuo e finanziamento in genere - Cessione del quinto  –  Finanziamento dietro delegazione di pagamento - Estinzione anticipata - Oneri assicurativi - Diritto del cliente alla restituzione - Criteri per calcolare il premio assicurativo - Criterio proporzionale suppletivo -  Sindacabile dall’Arbitro Bancario Finanziario solo per vizi logici e/o manifesta irragionevolezza - Criterio di calcolo proporzionale ex lege - Insindacabile da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario



Se il contratto di mutuo con cessione del quinto è stato concluso e rinnovato tramite società mandataria, nel caso in cui il cliente estingua anticipatamente il contratto di finanziamento e poi ricorso contro il mandante per la mancata retrocessione di oneri finanziari e assicurativi, sussiste la legittimazione passiva del mandante. (Emiliana Ymerai) (riproduzione riservata)

In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile verso delegazione passiva, mancando una specifica regolamentazione, di rango primario o anche secondario, in punto di metodologie di calcolo delle quote di premio assicurativo accessorio al contratto di finanziamento da rimborsare, il criterio adottato dal finanziatore non è sindacabile dall’Arbitro Bancario Finanziario, se non affetto da manifesta irragionevolezza o da altri vizi logici. Quando il criterio proporzionale è previsto direttamente dalla legge, per definizione non sussistono vizi ed è quindi insindacabile dall’Arbitro Bancario Finanziario. (Emiliana Ymerai) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta


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