Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11093 - pubb. 10/09/2014
Regolamentazione pattizia della convivenza more uxorio
Tribunale Brindisi, 26 Maggio 2014. Est. Natali.
Abitazione destinata a residenza familiare – Diritto personale “atipico” di godimento – Configurabilità – Diritto reale – Non configurabilità
Diritto al godimento dell’abitazione “coniugale” – Vincolo coniugale, arricchito dal principio di buona fede oggettiva – Fondamento giustificativo – Configurabilità
Coniuge non proprietario – Diritto al godimento dell’abitazione “coniugale” – Rapporto di natura obbligatoria – Tutela tipica del possessore (diritto al rimborso dei miglioramenti) – Esclusione
Convivenza more uxorio – Regolamentazione pattizia – Inapplicabilità dell'art. 2041 c.c..
Convivenza more uxorio – Assenza di regolamentazione pattizia – Regola interpretativa generale – Adempimento di un dovere morale – Inapplicabilità dell'art. 2041 c.c..
Esborsi “endofamiliari” o all’interno di una convivenza – Tenore economico e sociale – Sproporzione rispetto all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens – Attualità della coabitazione o della convivenza – Giustificazione – Configurabilità
Esborsi apprezzabilmente superiori alle condizioni economiche di chi li pone in essere oppure sproporzionati rispetto al tenore familiare complessivo – Venir meno della coabitazione o della convivenza – Azione restitutoria – Ammissibilità
Cessazione della convivenza (o della coabitazione) – Utilitas – Cessazione del vincolo funzionale – Configurabilità – Ripetizione – Ammissibilità
Proliferazione delle separazioni – Tesi che neghi tutela – Inaccettabile – Contrasto con l’attuale sentire sociale
Sproporzione – Criterio applicativo – Esborso superiore ad un quarto dello stipendio netto annuale – Configurabilità
Ogni coniuge vanta nei confronti dell’altro un diritto personale atipico al godimento dell’abitazione, destinata a residenza familiare e non un diritto reale, in quanto i diritti reali, in forza della loro tutelabilità erga omnes, rappresentano un sistema chiuso tassativo e come tali abbisognano di un’espressa previsione normativa. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Il diritto personale atipico al godimento dell’abitazione, destinata a residenza familiare, rinviene il proprio fondamento giustificativo nello stesso vincolo coniugale, così come nel principio di buona fede oggettiva che ben può arricchire il contenuto del vincolo coniugale - sub specie degli obblighi di protezione cui i coniugi sono tenuti gli uni con gli altri - e fungere da strumento di attuazione dello stesso obbligo di convivenza. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Data la configurabilità di un rapporto di natura obbligatoria atipico al godimento dell’abitazione, destinata a residenza familiare, in capo al coniuge non proprietario, deve escludersi la tutela tipica del possessore - specie per quanto concerne il diritto al rimborso dei miglioramenti - in quanto la natura relativa del diritto è compatibile solo con il riconoscimento di una situazione di mera detenzione e non anche di possesso; essendo il possesso configurabile solo quando siano esercitati i poteri tipici del proprietario o del titolare di un diritto reale, e non anche nella diversa ipotesi in cui la condotta posta in essere da un soggetto in relazione ad una determinata res, presupponga il riconoscimento del diritto altrui. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Se, nell’ambito della convivenza more uxorio, ricorra “una regolamentazione pattizia” che vincoli uno dei conviventi “a compiere delle prestazioni che comportano una dislocazione di ricchezza in favore dell'altro”, - potendo i conviventi decidere “di regolamentare in via negoziale i rispettivi doveri di natura patrimoniale in favore del consorzio more uxorio”- gli apporti - diretti o indiretti – sono “giustificati ed, addirittura, dovuti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2041 c.c.. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
In assenza di “un sottostante vincolo negoziale”, nell’ipotesi di esborsi sostenuti da un convivente in favore dell’altro, é prefigurabile l'adempimento di un dovere morale; l’abituale condivisione dei luoghi di svolgimento della vita familiare, dando luogo, infatti, ad un “rapporto interindividuale dal quale scaturiscono doveri di reciproca solidarietà tra i suoi componenti”. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
L’incremento di valore dell’immobile e, in genere, l’utilitas economica di cui beneficiano il coniuge o il convivente proprietario non é, di per sé, giustificato dall’adempimento degli obblighi morali (per la convivenza) o giuridici di assistenza morale e materiale e di collaborazione (per le famiglie fondate sul matrimonio), dovendo ricorrere l’attualità della coabitazione o della convivenza; specie quando si tratti di spese che esulano dagli esborsi, abitualmente sopportati da una famiglia del medesimo tenore economico e sociale oppure privi di proporzione rispetto all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Limitatamente agli esborsi apprezzabilmente superiori alle condizioni economiche di chi li pone in essere oppure sproporzionati rispetto al tenore familiare complessivo - il venir meno della coabitazione (o della convivenza), quale presupposto per una specifica destinazione o “finalizzazione” dell’utilitas al bene familiare, giustifica la restituzione di quell’attribuzione patrimoniale indiretta o del suo equivalente monetario. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Il cessare della convivenza, per effetto di un provvedimento giudiziale o per una scelta concorde, rende ripetibile o indennizzabile un’utilitas che - di per sé, priva di valenza solutoria e, cioè, non giustificata dall’adempimento di un vincolo morale o giuridico – ha cessato di assolvere alla funzione che i coniugi o i conviventi gli hanno assegnato. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Contrasta con l’attuale sentire sociale, connotato dalla proliferazione delle separazioni personali, il permanere di situazioni interpretative che escludano ogni forma di tutela per il coniuge (o il convivente more uxorio) che, in pendenza di matrimonio abbia contribuito apprezzabilmente - oppure in via esclusiva - alla ristrutturazione o all’acquisto di un bene comune. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
In assenza della prova dell’esistenza di apprezzabili risorse derivanti dalla famiglia di appartenenza, é sproporzionato un esborso che superi un quarto dello stipendio netto annuale del coniuge o del convivente che lo ponga in essere. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Testo Integrale