Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1108 - pubb. 28/01/2008

Forma scritta degli ordini e nullità

Appello Venezia, 19 Novembre 2007. Est. Bellano.


Intermediazione finanziaria – Forma scritta dei singoli ordini – Necessità – Violazione – Nullità.



Il requisito della forma scritta ad substantiam è previsto dalla legge non solo per il cd. contratto quadro, in base al quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di investimento, ma anche per i contratti di acquisto dei singoli strumenti finanziari. * (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Iadanza


Il testo integrale





(*) La sentenza in esame affronta il tema della nullità dei contratti di acquisto per mancanza di "forma" (legale/convenzionale). Essa si pone nel solco minoritario che accoglie la tesi più “rigorosa”, peraltro già accolta dal Tribunale di Treviso nella sentenza oggetto di riesame (sent. n.500/06 del 13.02.06) e peraltro fatta propria in precedenza anche da altri Giudici di merito, come Trib. Torino 30.05.05 (in Giur. it., 2005, 1857), secondo cui “L’art. 23 d.lgs. n. 58/1998, che prescrive ad substantiam di rispetto della forma scritta per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, comminando espressamente la sanzione della nullità per il mancato rispetto di tale requisito formale, è applicabile non solo al contratto quadro, bensì anche ai singoli ordini di borsa”; anche Trib. Genova 26.06.06 n.2329 (in www.ilcaso.it) aveva affermato che “il rispetto della forma scritta è necessario anche per i singoli ordini di borsa e non solo per il mandato di investimento”, con ciò ponendosi sulla scia aperta da Trib. Milano 07.10.04 (in Giur. it., 2005, 754).

La sentenza sostiene che gli obblighi formali – di cui all’art.30 Reg. Consob n.11522/98 – riguardano non solo il “contratto quadro” ma anche i singoli ordini: invero, sia l’art.18 D.L.vo 25.07.96 n.415 – modificativo dell’art.6 L.n.1/1991 – sia il successivo art. 23, 1° co., T.U.F., impongono la forma scritta a pena di nullità non solo del contratto con cui viene regolato il rapporto di mandato intercorrente tra cliente e Banca per la trasmissione degli ordini di borsa (com’era da intendersi nell’originaria previsione dell’art.6 L. n.1/1991 ), ma anche dei singoli ordini esecutivi del mandato; ciò si ricaverebbe sia dal tenore letterale della nuova normativa, che fa riferimento “ai contratti relativi ai servizi previsti dal presente decreto” (art.18 D.Lgs.415/96) ovvero “ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento”(art.23 T.U.F.), sia dalla ratio della normativa posta a tutela dei risparmiatori: è l’esigenza di assicurare la massima certezzasull’operato degli intermediari e di salvaguardare la trasparenza nei rapporti con i consumatori.

Tali esigenze non potrebbero che riguardare sia i contratti-quadro, sia isingoli ordini.

Sempre l’art. 23 cit., inoltre, ricollega la sanzione della nullità dell'ordine non solo al mancato rispetto della forma scritta, ma più in generale alle “forme prescritte” e cioè anche le altre forme previste dal Regolamento CONSOB (id est: ordine telefonico debitamente registrato e ordine on line, purchè conservato negli archivi informatici della Banca) e che si riferiscono espressamente ai singoli ordini di acquisto. (Paolo Iadanza)


Testo Integrale