Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1095 - pubb. 09/01/2008

Accesso alla documentazione e termine per la consegna

Tribunale Pisa, 13 Novembre 2007. Est. Gualano.


Intermediazione finanziaria – Diritto dell’investitore ad ottenere copia della documentazione – Fondamento normativo.

Diritto dell’investitore ad ottenere copia della documentazione – Ricorso al procedimento sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 – Previsione normativa di un termine minimo di attesa – Esclusione – Abuso del diritto – Esclusione.



Il diritto dell’investitore ad ottenere copia della documentazione relativa agli investimenti effettuati trova fondamento nelle disposizioni di cui al d. lgs. 58/98 e nel regolamento Consob 11522/98 e non in quelle di cui all’art. 119, comma 3, del d. lgs. 385/93. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è ravvisabile l’ipotesi di abuso del diritto qualora l’investitore ricorra allo strumento di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/03 al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 23, comma 4, d. lgs. 58/98, copia della documentazione relativa al contratto 4you da lui stipulato dopo aver formulato tale richiesta con apposita missiva ed aver atteso tre mesi prima di promuovere il giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giovanni Longo


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