Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1081 - pubb. 10/12/2007

Omessa raccolta di informazioni e inadeguatezza per dimensione

Tribunale Roma, 20 Agosto 2007. Est. Eleonora Lombardi.


Obbligo dell'intermediario di assumere informazioni sul profilo del cliente - Violazione - Negoziazione di obbligazioni Cirio - Inadeguatezza per dimensione - Sussistenza.



Ove l'intermediario non provveda ad assumere informazioni sulla esperienza finanziaria e sulla situazione economica dell'investitore, si deve presumere che l'operazione di negoziazione posta in essere costituisca l'intero patrimonio del cliente con la conseguenza che l'operazione medesima (nel caso di specie avente ad oggetto obbligazioni Cirio) è inadeguata per dimensione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Massimo Cerniglia


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