Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1074 - pubb. 06/12/2007

Contratti fuori sede e nozione di collocamento, ribasso dei mercati e obblighi informativi

Appello Brescia, 20 Giugno 2007. Est. Deantoni.


Intermediazione finanziaria - Contratti conclusi fuori sede - Facoltà di recesso - Collocamento di strumenti finanziari - Nozione.

Ordini di negoziazione - Forma convenzionale - Difformità - Invalidità - Sussistenza.

Rifiuto dell'investitore di fornire informazioni - Obbligo dell'intermediario di valutazione del profilo di rischio - Sussistenza.

Doveri informativi dell'intermediario - Ribasso dei mercati e del valore dell'investimento - Dovere di informare gli investitori - Sussistenza.

Violazione degli obblighi comportamentali dell'intermediario - Nullità - Esclusione - Risoluzione per inadempimento - Sussistenza.

Servizi di investimento - Contratto scritto - Natura di contratto normativo - Sussistenza.

Violazione dei doveri informativi dell'intermediario - Inadempimento al contratto quadro - Consenso preventivo all'esecuzione degli ordini - Obblighi di comportamento nella fase esecutiva.

Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto - Effetti - Obblighi restitutori - Restituzione dei titoli e delle cedole incassate - Formulazione della relativa domanda - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto - Incasso di cedole relative a titoli obbligazionari - Buona fede - Sussistenza - Pagamento degli interessi da parte del contraente in buona fede - Sussistenza.

Risoluzione del contratto - Debito restitutorio - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Danno subito dal risparmiatore in conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario - Quantificazione - Onere della prova - Necessità.



La facoltà di recesso di cui all’art. 30 del d. lgs. 58/98 è configurabile unicamente in relazione all’attività di collocamento di strumenti finanziari, intesa in senso tecnico, compiuta fuori sede. (mb)

Ove il contratto quadro preveda che gli ordini vengano conferiti “di norma per iscritto ovvero con telefonata registrata”, dovendosi ritenere che le parti abbiano inteso adottare una determinata forma (art. 1352 c.c.) e presumere che la stessa sia voluta ai fini della validità del contratto o dell’atto unilaterale, l’ordine impartito diversamente (ad es. verbalmente) non può ritenersi valido. (mb)

Il rifiuto da parte del cliente di fornire complete informazioni all’intermediario non può esimere costui dall’obbligo di valutare comunque il profilo dell’investitore e l’adeguatezza dell’operazione che deve essere apprezzata alla stregua di ogni altra informazione disponibile. (mb)

In virtù delle disposizioni contenute negli artt. 21 I co. lett. b) del d. lgs. 58/98 e 28 III co. del reg. Consob 11522/98 a fronte del pesante ribasso registrato sui mercati del valore delle obbligazioni (nel caso di specie emesse dallo stato argentino), costituiva preciso obbligo dell’intermediario informare tempestivamente gli investitori in modo che essi potessero adottare le misure più opportune. (mb)

La violazione da parte dell’intermediario degli obblighi comportamentali verso i clienti determina non la nullità dei singoli contratti di investimento bensì la risoluzione per inadempimento. (mb)

La fornitura dei servizi di investimento da parte degli intermediari autorizzati deve avvenire sulla base di un contratto scritto che ha natura di contratto normativo il quale precisa gli obblighi delle parti ovvero il modo con cui esse dovranno operare nel dar corso alle operazioni, disposizioni peraltro che non esauriscono il novero dei precetti cui l’intermediario deve attenersi. (mb)

La violazione da parte dell’intermediario dei precetti di cui agli artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/98 integra inadempimento di obblighi che già gli derivano dal contratto quadro ma che divengono attuali nella fase esecutiva del contratto atteso che l’ordine del cliente è tale da attivare una procedura di esecuzione sulla base di un consenso generale a dare evasione agli ordini già prestato dall’intermediario. (mb)

A seguito della pronuncia di risoluzione (così come di quella di nullità) sorge l’obbligo delle restituzioni a carico di entrambe le parti in modo che le rispettive situazioni patrimoniali siano ripristinate: ne deriva che il credito restitutorio dei clienti non può essere ridotto considerando il valore delle obbligazioni che essi ancora detengono perché trattasi di titoli che essi non hanno nessun diritto di trattenere mentre la circostanza che di essi così come delle cedole medio tempore incassate non ne venga disposta la restituzione dipende dal fatto che non è stata formulata specifica domanda in tal senso. (mb)

Vanno ritenuti in buona fede i clienti che abbiano incassato le cedole prodotte da titoli obbligazionari acquistati in virtù di contratti di investimento dichiarati risolti per violazione degli obblighi comportamentali dell’intermediario conseguendone che essi sono tenuti alla restituzione delle stesse (da considerarsi come frutti) solo dalla data della domanda ex art. 2033 c.c. mentre il contraente inadempiente è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme da restituire dal giorno della ricezione del denaro. (mb)

Il debito restitutorio conseguente alla pronuncia di risoluzione costituisce debito di valuta sicché deve escludersi che il fenomeno inflattivo sia stato per i risparmiatori fonte di un danno ulteriore rispetto a quello già ristorato attraverso il riconoscimento degli interessi legali in considerazione dell’andamento del tasso di inflazione nel periodo cui i fatti di causa si riferiscono. (mb)

Non può riconoscersi ai risparmiatori un danno ulteriore rispetto a quello risarcito tramite il riconoscimento degli interessi legali in difetto di specifica dimostrazione che il denaro sarebbe stato investito in impieghi che avrebbero loro consentito di percepire rendimenti superiori a tale misura e, d’altra parte, i rendimenti finanziari dei primi anni 2000, caratterizzati da andamento altalenante delle borse e da bassi tassi di interesse, non autorizzano a presumere rendite nette superiori rispetto al saggio degli interessi legali. (mb)


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