Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10731 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 28 Gennaio 2014. .


Concordato preventivo di natura liquidatoria - Contratti in corso di esecuzione - Leasing immobiliare - Prosecuzione dei contratti con costi a carico della procedura - Difficoltà di individuare probabili acquirenti dei beni - Scioglimento.



Nell'ambito di un concordato preventivo di natura liquidatoria, il quale prevede la monetizzazione e la alienazione a terzi di ogni cespite immobiliare e diritto o altra utilità patrimoniale, può essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 169 bis L.F., lo scioglimento dei contratti di leasing immobiliare la cui prosecuzione comporterebbe un aggravio di costi a fronte della difficoltà di individuare potenziali acquirenti degli immobili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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