Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10501 - pubb. 04/06/2014
Liquidazione coatta della SGR, disciplina della opposizione allo stato passivo e applicazione analogica dell’articolo 155 L.F. alla gestione dei fondi di investimento
Tribunale Milano, 29 Marzo 2012. Est. D'Aquino.
Liquidazione del fondo o del comparto della SGR - Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione allo stato passivo - Disciplina applicabile - Disciplina in materia di opposizione allo stato passivo nel fallimento - Esclusione - Rinvio sussidiario recettizio alle norme del procedimento di cognizione ordinario
Liquidazione coatta amministrativa del fondo o del comparto della SGR - Opposizione allo stato passivo - Notifica a uno solo dei commissari liquidatori
Fondi comuni di investimento - Fondi immobiliari chiusi - Autonoma soggettività giuridica - Esclusione - Titolarità formale e legittimazione ad agire in giudizio della SGR
Fondi comuni di investimento - Liquidazione coatta amministrativa della società di gestione del risparmio - Disciplina applicabile - Disciplina dettata dall’articolo 155 L.F. per i patrimoni destinati di società dichiarate fallite
L’art. 57, comma 3, TUF con il rinvio alle norme della liquidazione contenute nel testo unico bancario (agli artt. 87 e. 88 TUB), il legislatore del TUF. ha inteso disciplinare compiutamente la fase di formazione del passivo, nonché la fase di opposizione allo stato passivo, non prevedendo - a differenza che per la procedura di liquidazione coatta amministrativa di diritto comune - un rinvio alla disciplina della formazione del passivo in materia fallimentare, ma regolandola autonomamente. Le norme dell'opposizione allo stato passivo nelle procedure di cui all'articolo 57 TUF, pertanto, non contemplano un rinvio recettizio alla legge fallimentare ma un rinvio sussidiario recettizio alle norme del procedimento di cognizione ordinario (“al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione”). Il che comporta che non possono applicarsi a detto procedimento le norme in materia di giudizio di opposizione in materia fallimentare ed il relativo giudizio deve essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 88, comma 1, TUB e non con decreto ex art. 99, comma 11, l.f.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di liquidazione coatta amministrativa del fondo o del comparto della SGR, ai fini della proposizione della opposizione allo stato passivo, è sufficiente la notificazione effettuata a uno dei due commissari liquidatori, essendo il ricorso in opposizione indirizzato a una sola parte processuale ed essendo la legittimazione congiunta dei commissari richiesta unicamente per la legittimazione attiva e non anche per quella passiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I fondi comuni di investimento (ivi compresi i fondi immobiliari chiusi) sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, in quanto costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale assume la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per fare accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il richiamo operato dall’articolo 57, comma 3, TUF all’articolo 80, commi da 3 a 6, del TUB consente di affermare che qualora la società di gestione del risparmio venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, la disciplina applicabile ai fondi da essa gestiti sarà quella dettata dall’articolo 155 L.F. relativa ai patrimoni destinati di società dichiarate fallite; spetterà, quindi, ai commissari liquidatori della SGR in liquidazione coatta la gestione dei fondi di investimento ad essa facenti capo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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