Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10257 - pubb. 02/04/2014
Espulsione della persona che nel paese di destinazione sarebbe esposta a concreto rischio di trattamenti inumani o degradanti
Tribunale Torino, 26 Marzo 2014. Est. Vignera.
Straniero – Espulsione – Paese di destinazione – Rischio di trattamenti inumani – Divieto (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, art. 3; l. 4 agosto 1955, n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 16, 19).
L’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) impedisce l’espulsione (nella fattispecie ex art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286) della persona che, nel Paese di destinazione (nella fattispecie l’Egitto), sarebbe esposta ad un concreto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)
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