Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10215 - pubb. 24/03/2014

Costituisce violazione del principio del ne bis in idem l'applicazione di una sanzione amministrativa ex artt. 185 e 187 ter del TUF e dell'avvio, per i medesimi fatti, di un procedimento penale

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Strasburgo, 04 Marzo 2014. .


Consob - Sanzioni contro i comportamenti abusivi commessi all'interno dei mercati finanziari - Procedimento sanzionatorio - Elementi dell'imparzialità soggettiva e oggettiva - Organi che agiscono sotto l'autorità e la supervisione di un unico presidente - Rilevanza.

Consob - Sanzioni contro i comportamenti abusivi commessi all'interno dei mercati finanziari - Procedimento sanzionatorio - Opposizione davanti alla corte di appello - Mancata previsione di una udienza pubblica di discussione - Violazione - Sussistenza.

Consob - Sanzioni contro i comportamenti abusivi commessi all'interno dei mercati finanziari - Procedimento sanzionatorio - Avvio di procedimento penale per i medesimi fatti - Violazione del ne bis in idem - Sussistenza.



Con riferimento al procedimento sanzionatorio previsto dall'articolo 187 septies del TUF, per quanto attiene alla valutazione del criterio dell’imparzialità soggettiva, non vi sono ragioni per dubitare dell'autonomia e indipendenza della Consob rispetto a ogni altro tipo di potere autorità esterna con particolare riferimento al potere esecutivo. Con riferimento, invece, all'elemento costituito dall’imparzialità oggettiva, assume rilievo il fatto che tutti gli organi della Consob facciano riferimento al medesimo apparato amministrativo e che agiscano sotto l'autorità e la supervisione di un unico presidente, posto che in materia penale un simile cumulo non sarebbe compatibile con l'esigenza di imparzialità richiesta dall'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione (v. paragrafo 136).

Costituisce violazione dall'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione la circostanza che il procedimento sanzionatorio che si svolge davanti alla Consob, e, in sede di opposizione, davanti alla corte di appello in camera di consiglio, non preveda alcuna udienza pubblica di discussione. (Nella fattispecie, la Commissione non ha, tuttavia, ritenuto che la violazione in questione sia di per sé sufficiente a mettere in discussione la legittimità delle sanzioni irrogate ovvero a far ritenere la sussistenza di un inadempimento delle obbligazioni positive incombenti sullo Stato Italiano previste dall'articolo 1 del protocollo numero 1 (paragrafo 192).

Poiché le sanzioni amministrative contro i comportamenti abusivi commessi all'interno dei mercati finanziari sono suscettibili, ai fini dell'applicazione della Convenzione dei diritti fondamentali, di essere qualificate alla stregua di sanzioni penali, costituisce violazione del principio del ne bis in idem, di cui all'articolo 4 del protocollo numero 7, l'avvio di un procedimento penale per una condotta che abbia già costituito oggetto di sanzione amministrativa ai sensi degli articoli 187 ter e 185, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998.


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