Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1013 - pubb. 29/10/2007
Operatore qualificato ed efficacia della dichiarazione ex art. 31 reg. Consob
Appello Milano, 12 Ottobre 2007. Est. Rosella Boiti.
Intermediazione finanziaria – Dichiarazione attestante la qualifica di operatore qualificato contenuta nel contratto quadro – Ammissibilità.
Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Dovere dell’intermediario di verificare la effettiva sussistenza dell’esperienza dichiarata – Esclusione.
La dichiarazione in ordine al possesso di una “specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari” prevista dall’art. 31 del Reg. Consob n. 11522/1998 può essere contenuta nel contratto quadro, posto che la norma non prescrive che tale dichiarazione debba essere rilasciata con scrittura separata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il tenore letterale dell’art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998 e la differente disciplina prevista per le persone fisiche e le società non rientranti nella prima categoria di soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità, porta ad escludere che il possesso dei requisiti di operatore qualificato debba essere documentato anche con riferimento alle società ed alle persone giuridiche in genere. Deve quindi escludersi che gli intermediari finanziari abbiano l’obbligo di verificare l’effettiva sussistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari dichiarata dal legale rappresentante della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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