Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10116 - pubb. 27/02/2014

Provvedimenti di sospensione dei termini ai sensi dell’art.20, comma 7 Legge n.44/1999. Domanda di reitera della sospensione. Inammissibilità

Tribunale Agrigento, 11 Febbraio 2014. Est. Di Natale.


Provvedimento di sospensione dei termini ex art.20 Legge 23 febbraio 1999 n.44 da parte del Procuratore della Repubblica competente per le indagini preliminari - Istanza di reitera della sospensione già concessa - Carattere eccezionale della norma - Inammissibilità della proroga del termine di 300 giorni della sospensione dei termini delle procedure esecutive - Sua natura anticipatoria degli effetti dell’ammissione ai benefici per le vittime di usura ed estorsione - Esclusione.



Non può essere concessa una nuova sospensione dei termini delle procedure esecutive prevista dall’art.20, comma 7, della Legge 23 febbraio 1999 n.44. Lo impedisce sia la lettera della norma che fissa in 300 giorni il termine di durata della moratoria, che la natura intrinsecamente eccezionale della deroga alla decorrenza dei termini ordinari delle procedure esecutive nonché, più in generale, al regime della responsabilità del debitore di cui all’art.2740 cod. civ. Il provvedimento di sospensione emesso dal Procuratore della Repubblica, essendo unicamente fondato sulle risultanze delle indagini preliminari, non ha il fine di assicurare l’anticipazione degli effetti di tutela patrimoniale della vittima di usura od estorsione apprestata dai benefici economici da essa richiesti e prescinde dallo stato delle relative procedure amministrative nonchè dal loro fumus di fondatezza. (Francesco Camerino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Francesco Camerino – Cancelliere Procura della Repubblica di Agrigento


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