Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10081 - pubb. 20/02/2014

Intermediazione finanziaria, contratto quadro, forma

Appello Milano, 27 Marzo 2013. Est. Bonaretti.


Intermediazione finanziaria – Contratto quadro e requisito della forma scritta ad substantiam – Validità dell’operazione di investimento.

Intermediazione finanziaria – Controversie (in materia di ) – Contratto quadro e requisito della forma scritta ad substantiam – Contratto concluso per scambio di corrispondenza – Sottoscrizione di tutte le parti – Prova.



In materia di intermediazione finanziaria, il contratto quadro, da redigersi in forma scritta sotto pena di nullità ai sensi e per gli effetti dell’ art. 23 TUF, deve considerarsi elemento essenziale per la validità di ogni operazione d'investimento che, rispetto ad esso, si pone come semplice negozio esecutivo cosicché il documento è necessario per la stessa esistenza del negozio e per il sorgere delle relative obbligazioni. (Michela Forte) (riproduzione riservata)

In materia di intermediazione finanziaria, per il contratto quadro è richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi e per gli effetti dell’ art. 23 TUF, cosicché in caso di controversie aventi ad oggetto un tal tipo di contratto non solo lo stesso deve essere prodotto ma deve contenere, altresì, la manifestazione della volontà e la sottoscrizione di tutte le parti del contratto e, ciò, anche laddove sia stato concluso per scambio di corrispondenza e le rispettive sottoscrizioni, quindi, redatte su fogli separati, essendo necessaria la prova dell'inscindibile collegamento tra le stesse, non potendosi considerare sufficiente la produzione della dichiarazione, pur ricognitiva, di una sola delle parti, non corredata cioè della dichiarazione scritta contenente la manifestazione della volontà dell’altra parte. (Michela Forte) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Roberto Milani


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