Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35417 - pubb. 29/10/2026

Concordato minore: sul voto del creditore ipotecario parzialmente soddisfatto

Tribunale Ragusa, 01 Ottobre 2026. Est. Maggioni.


Concordato Minore - Maggioranze ex art. 79 CCII - Modalità di computo - Creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca - Diritto di voto sulla parte di credito per la quale non sia previsto l’integrale pagamento - Sussistenza - Classamento ad hoc - Necessità



Nel concordato minore il voto contrario del creditore ipotecario non può essere computato per l’intero importo, ma solo per la parte non soddisfatta, retrocessa a chirografo per incapienza, non avendo il creditore rinunciato al diritto di prelazione. La porzione di credito falcidiata, che scade a rango chirografario, deve essere inserita in una classe ad hoc ed il creditore vota limitatamente a questa parte, non essendo egli interessato dalla ristrutturazione per la porzione capiente del credito. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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