Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35415 - pubb. 29/10/2026

La legittimazione passiva spetta all'amministratore in caso di esercizio di actio confessoria servitutis implicante la rimozione degli ostacoli

Cassazione civile, sez. II, 14 Maggio 2026, n. 14307. Pres. Falaschi. Est. Picaro.


RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - Actio confessoria servitutis implicante la rimozione degli ostacoli - Legittimazione passiva dell’amministratore di condominio - Sussistenza - Litisconsorzio necessario dei condomini - Esclusione - Fondamento



In tema di condominio negli edifici, in caso di esercizio di actio confessoria servitutis, anche se implicante la rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto reale, la legittimazione passiva spetta all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., senza che sussista litisconsorzio necessario di tutti i condòmini, non incidendosi sui loro diritti individuali, a differenza del caso in cui il contro il condominio sia proposta l'actio negatoria implicante la rimozione delle opere comuni attraverso le quali la servitù è esercitata. (massima ufficiale)




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