Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35333 - pubb. 23/10/2026
Opposizione all’esecuzione c.d. «tardiva» e termine per la sua proposizione
Tribunale Tivoli, 25 Settembre 2026. Est. Lupia.
Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. – Opposizione proposta dopo l’ordinanza di vendita – Fatti sopravvenuti e causa non imputabile – Termine – Lacuna tecnica – Applicazione analogica dell’art. 153, comma 2, c.p.c. – Prima difesa utile – Primo atto di progressione del processo del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato – Rimessione in termini – Inammissibilità
L’opposizione tardiva ex art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c., deve essere formulata a pena di decadenza nella prima difesa utile successiva al momento in cui la parte ha avuto contezza (o poteva averla, secondo un criterio di ordinaria diligenza) del fatto sopravvenuto, ove essa sia fondata su di esso, ovvero della pendenza della procedura esecutiva, ove essa sia fondata sull’ignoranza incolpevole dell’esistenza stessa del giudizio.
Il dies a quo è dunque rappresentato dalla conoscenza o conoscibilità del fatto posto a fondamento dell’opposizione.
Quanto al dies ad quem, poiché il giudizio esecutivo immobiliare è connotato, rispetto a quello di cognizione, dalla rarefazione delle udienze (che dopo la riforma del 2022 possono strutturalmente ridursi a quella nella quale viene disposta l’autorizzazione alla vendita, coincidente cioè con la preclusione ordinaria ex art. 615 c.p.c.), deve ritenersi che dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita la prima difesa utile coincida con l’adozione del primo atto di progressione del processo del G.E. o del delegato successivo al momento in cui la parte poteva avere contezza delle circostanze poste a fondamento dell’opposizione (dunque, di norma, l’avviso o l’esperimento di vendita successivo). Decorso tale termine l’opposizione deve stimarsi parimenti inammissibile.
Quanto alla nozione di «atto di progressione» pare sufficiente richiamare l’elaborazione pretoria e dottrinale formatasi intorno all’art. 626 c.p.c., potendosi allora definire tale ogni atto astrattamente idoneo a determinare la liquidazione del bene o la distribuzione del ricavato. (Francesco Lupia) (riproduzione riservata)
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