Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35330 - pubb. 23/10/2026

Pignoramento dell’immobile locato e presunzione di pagamento dei canoni derivante dal possesso delle cambiali rilasciate al locatore

Cassazione civile, sez. III, 10 Maggio 2026, n. 13538. Pres. Rubino. Est. Positano.


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Pignoramento dell’immobile locato - Custode giudiziario - Disponibilità dei titoli cambiari emessi a garanzia del pagamento dei canoni da parte del conduttore dell’immobile - Presunzione di pagamento derivante dal possesso delle cambiali - Esclusione - Opponibilità del possesso dei titoli nei confronti del custode giudiziario - Esclusione - Fondamento



In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, qualora l'immobile sia stato oggetto di pignoramento e affidato ad un custode giudiziario, il possesso da parte del conduttore degli originali delle cambiali rilasciate al locatore a titolo di pagamento del prezzo per i canoni di locazione non equivale al pagamento, non operando la presunzione iuris tantum di estinzione del debito ex art. 1237 c.c. nei confronti del custode giudiziario, soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione, né è opponibile alla procedura, ex art. 2704 c.c., non consentendo di dimostrare l'anteriorità del pagamento e, quindi, della restituzione dei titoli rispetto al pignoramento ed alla nomina del custode. (massima ufficiale)




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