Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35329 - pubb. 23/10/2026
Concordato minore omologato e credito accertato successivamente
Tribunale Ancona, 17 Settembre 2026. Pres. Filippello. Est. Filoni.
Concordato minore omologato – Credito risarcitorio accertato dopo l’omologa – Opponibilità del concordato – Fatto genetico del credito – Rilevanza
La natura anteriore o posteriore di un credito rispetto all'apertura di una procedura concorsuale deve essere accertata avendo riguardo all'elemento genetico dell'obbligazione. Deve, pertanto, considerarsi anteriore il credito derivante da una fonte - legge, contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazioni — verificatasi prima dell'apertura della procedura, essendo irrilevante che i relativi effetti, compresa la concreta manifestazione del danno, si producano o divengano conoscibili in epoca successiva (Cass. n. 19533/2004; Cass. n. 8602/2021).
Il medesimo criterio va applicato in materia tributaria, nella quale l'obbligazione sorge con il verificarsi del presupposto impositivo, mentre la successiva attività di accertamento ha funzione dichiarativa e strumentale alla determinazione e all'esercizio del credito. Ne consegue che il credito tributario è anteriore alla procedura ove il relativo presupposto si sia verificato prima della sua apertura, anche se l'avviso di accertamento o la cartella siano stati emessi in un momento successivo (Cass. n. 24880/2020). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Paolo Bortoluzzi del foro di Ancona
Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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