Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35291 - pubb. 15/10/2026

Revocatoria fallimentare: anche il contratto di mutuo chirografario è atto a titolo oneroso revocabile

Cassazione civile, sez. I, 16 Settembre 2026, n. 25399. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.


Fallimento - Revocatoria fallimentare - Mutuo chirografario - Atto a titolo oneroso - Revocabilità - Eccezione in via breve


Finanziamenti garantiti dallo Stato - Emergenza Covid-19 - Garanzia MCC - Banca finanziatrice - Valutazione del merito creditizio - Obbligo



Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso assoggettabile alla revocatoria prevista dall’art. 67, comma 2, l.fall.; conseguentemente, il curatore può eccepirne in via breve l’inefficacia ai sensi dell’art. 95, comma 1, l.fall., ai fini dell’esclusione dallo stato passivo del credito restitutorio fondato sul titolo negoziale, senza che sia necessario accertare uno specifico pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, essendo tale pregiudizio in re ipsa. (1)


La concessione della garanzia pubblica prevista dall’art. 13 d.l. n. 23 del 2020 non esonerava la banca finanziatrice dalle ordinarie verifiche prodromiche all’erogazione del credito, essendo l’accesso alla garanzia subordinato alla preventiva valutazione, secondo le regole di sana e prudente gestione, della situazione finanziaria del debitore e, in particolare, alla verifica che le difficoltà dell’impresa non fossero anteriori all’insorgenza della pandemia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



(1) La decisione è interessante e, soprattutto sul primo profilo, presenta un principio che la stessa Cassazione dichiara privo di specifici precedenti: la revocabilità ex art. 67, comma 2, l.fall. del contratto di mutuo chirografario in quanto atto a titolo oneroso.
Una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo per euro 300.000 derivanti da un finanziamento erogato il 4 giugno 2020, assistito per l'80% dalla garanzia MCC. Il Tribunale di Verona aveva accolto l'eccezione revocatoria proposta in via breve dal curatore, ritenendo il mutuo atto a titolo oneroso ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall.
La Cassazione conferma questa impostazione. Diversamente dall'art. 2901 c.c., l'art. 67, comma 2, l.fall. non richiede come autonomo elemento della fattispecie un concreto pregiudizio alle ragioni creditorie: nella revocatoria concorsuale il pregiudizio è in re ipsa. Non è dunque decisivo che l'erogazione del mutuo procuri al debitore nuova liquidità. Il contratto produce contemporaneamente un incremento del passivo, facendo sorgere l'obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi.
Da ciò la Corte ricava espressamente il principio secondo cui il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso assoggettabile alla revocatoria dell'art. 67, comma 2, l.fall.; il curatore può pertanto eccepirne l'inefficacia in via breve, ai sensi dell'art. 95, comma 1, l.fall., per ottenere l'esclusione dal passivo del credito restitutorio fondato sul contratto. Resta possibile per il finanziatore far valere la restituzione del capitale a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; nella specie, però, quella domanda non era stata ritualmente riproposta.
Vi è poi un secondo passaggio interessante sui finanziamenti garantiti dallo Stato durante la pandemia. La Corte ribadisce che la garanzia pubblica prevista dal d.l. n. 23/2020 non esonerava la banca dalle ordinarie verifiche sulla situazione economico-finanziaria del debitore. Al contrario, l'accesso alla garanzia presupponeva la verifica, secondo le regole della sana e prudente gestione, che le difficoltà dell'impresa non fossero anteriori alla pandemia. È stata quindi ritenuta incensurabile in cassazione la valutazione del giudice di merito che aveva considerato verosimile l'acquisizione da parte della banca di una situazione patrimoniale aggiornata prima dell'erogazione.


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