Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35286 - pubb. 14/10/2026
Art. 4, comma 2-septies, d.l. n. 351/2001, introdotto dall’art. 69, d.l. n. 104/2020, modificato dall’art. 10, comma 2-bis, d.l. n. 228/2021 nei contratti di locazione tra privati ed enti pubblici
Cassazione civile, sez. III, 28 Aprile 2026, n. 11456. Pres. Frasca. Est. Iannello.
LOCAZIONE - Art. 4, comma 2-septies, del d.l. n. 351 del 2001, come introdotto dall’art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 e modificato dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 228 del 2021 - Interpretazione - Integrazione ope legis dei contratti - Limitazione al profilo patrimoniale dell’occupazione sine titulo - Sussistenza - Effetti di proroga legale o diritto di permanenza - Esclusione
In tema di contratti di locazione tra privati ed enti pubblici, l'art. 4, comma 2-septies, del d.l. n. 351 del 2001 (conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001, come introdotto dall'art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 e modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 228 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2022), nella parte in cui prevede, per il caso di permanenza negli immobili delle amministrazioni utilizzatrici, per mancanza di alternative, il pagamento di un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di penali, oneri o maggiorazioni, fatto salvo il maggior danno, integra ope legis i contratti di locazione in corso limitatamente al profilo patrimoniale dell'occupazione sine titulo, per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto, senza comportare alcuna proroga legale della locazione, né attribuire alla pubblica amministrazione un diritto di permanenza idoneo a costituire condizione ostativa al rilascio dell'immobile alla scadenza. (massima ufficiale)
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