Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35284 - pubb. 14/10/2026
Opponibilità all’assegnatario dell’immobile locato del patto di liberazione da pigioni e fitti non scaduti
Cassazione civile, sez. III, 13 Aprile 2026, n. 9300. Pres. Rubino. Est. Giraldi.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - CESSIONI E LIBERAZIONI DI PIGIONI E DI FITTI - Espropriazione immobiliare - Assegnazione di immobile locato - Patto di liberazione da pigioni e fitti non scaduti trascritto - Opponibilità all’assegnatario dell’immobile - Disciplina
In tema di procedura esecutiva immobiliare, ai sensi dell'art. 2924 c.c., il patto di liberazione da pigioni e fitti non scaduti è opponibile all'aggiudicatario se trascritto prima del pignoramento o se conforme agli usi locali, tranne nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa da un creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del patto, nel qual caso, in forza del principio di cui all'art. 2919 c.c. e della conseguente regola generale di sostanziale equiparazione - ai fini dell'opponibilità degli atti dispositivi del debitore esecutato - delle posizioni di creditore pignorante e aggiudicatario, a quest'ultimo si estende la disciplina prevista per il creditore ipotecario dall'art. 2812, comma 5, c.c., con la conseguenza che il patto in questione è opponibile solo entro il termine di un anno dal pignoramento. (massima ufficiale)
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