Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35281 - pubb. 13/10/2026

Concordato preventivo revocato per atti di frode: la responsabilità dei professionisti non deriva automaticamente dall’esito negativo della procedura

Tribunale Milano, 15 Luglio 2026. Est. Borrelli.


Concordato preventivo - Revoca per atti di frode - Responsabilità professionale dell’avvocato - Automaticità - Esclusione


Concordato preventivo - Obblighi informativi - Pregressa gestione - Rappresentazione dei fatti - Valutazioni di disvalore del proprio operato - Esclusione


Concordato preventivo - Revoca della procedura - Compensi dei professionisti - Restituzione - Utilità della prestazione



La revoca dell’ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 173 l.fall., seguita dalla dichiarazione di fallimento, non determina di per sé la responsabilità dei professionisti che abbiano assistito il debitore nella predisposizione della domanda e della proposta, essendo necessario allegare e provare uno specifico inadempimento, grave ai sensi dell’art. 1455 c.c., causalmente incidente sull’utilità della prestazione; il mancato conseguimento dell’omologazione o l’esito negativo della procedura non integrano, di per sé, inadempimento dell’obbligazione professionale.


Nell’ambito del concordato preventivo, il debitore è tenuto a rappresentare i fatti rilevanti della pregressa gestione aziendale, ma non può ritenersi obbligato, in forza del principio nemo tenetur se detegere, a formulare valutazioni di disvalore del proprio operato; ai fini della responsabilità dei professionisti che lo abbiano assistito occorre pertanto distinguere l’omessa rappresentazione di fatti rilevanti dalla mancata formulazione di giudizi valutativi o autocritici su fatti rappresentati.


La revoca del concordato preventivo e il successivo fallimento non comportano automaticamente la restituzione dei compensi corrisposti ai professionisti che abbiano assistito il debitore, richiedendo la restituzione integrale la prova che l’attività svolta sia risultata del tutto inutile rispetto all’interesse della committente; l’effettivo svolgimento di attività professionali dotate di apprezzabile utilità esclude che il solo esito negativo della procedura determini il venir meno del diritto ai compensi percepiti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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