Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35277 - pubb. 13/10/2026

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è ammissibile la produzione di nuovi documenti

Cassazione civile, sez. I, 08 Giugno 2026, n. 18407. Pres. Terrusi. Est. D'Orazio.


Reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Contenuto del ricorso ex art. 51 CCII - Produzione successiva di nuovi documenti - Ammissibilità



Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, è ammissibile la produzione di nuovi documenti anche dopo la presentazione del ricorso introduttivo, in quanto l'art. 51, comma 2, lett. d) CCII, pur richiedendo che tale atto processuale contenga l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, non collega a tale prescrizione alcuna sanzione espressa in termini di decadenza. (massima ufficiale)




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