Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35236 - pubb. 09/10/2026
Natura esclusivamente "rescindente" della sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Cassazione civile, sez. III, 13 Aprile 2026, n. 9328. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - Sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Natura - Poteri del giudice dell'opposizione e del giudice dell'esecuzione
La sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ha una natura esclusivamente "rescindente" potendo accertare e dichiarare l'eventuale nullità degli atti di parte o la legittimità o illegittimità degli atti del giudice dell'esecuzione - con conseguente loro conferma o revoca - ma non modificarli o sostituirli, restando sempre riservata al giudice dell'esecuzione la pronuncia dei provvedimenti tipici del processo esecutivo, pur nel rispetto dei vincoli derivanti dalla pronuncia che abbia definito l'opposizione. (massima ufficiale)
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