Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35230 - pubb. 08/10/2026
Estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere
Cassazione civile, sez. III, 08 Aprile 2026, n. 8785. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.
ESECUZIONE FORZATA - Risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità - Art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) - Estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere - Interpretazione costituzionalmente orientata - Contenuto - Conseguenze
In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per lesione di diritti inviolabili della persona, l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 79 del 2022, nella parte in cui dispone l'estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, va interpretato, dato il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna, escludendo dalla sua previsione le procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al Fondo Ristori disciplinato dal medesimo art. 43, come quelle proposte da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti all'estero. (massima ufficiale)
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