Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35217 - pubb. 06/10/2026
Concordato semplificato: il miglior interesse dei creditori si risolve nel non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale
Tribunale Bergamo, 22 Luglio 2026. Pres. Scibetta. Est. Verzeni.
Concordato semplificato - Omologazione - Miglior interesse dei creditori - Liquidazione giudiziale - Non pregiudizio
Concordato semplificato - Valore di liquidazione - Stima prudenziale - Offerte di acquisto - Verifica del mercato
Concordato semplificato - Comparazione con la liquidazione giudiziale - Azioni revocatorie, restitutorie e risarcitorie - Neutralità
Nel concordato semplificato il miglior interesse dei creditori è declinato dal legislatore secondo il criterio del non pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, sicché la convenienza della proposta deve essere verificata accertando che il trattamento assicurato ai creditori non sia deteriore rispetto a quello conseguibile nello scenario liquidatorio alternativo.
Nella determinazione del valore di liquidazione, la difficile collocabilità sul mercato dei beni, la loro vetustà e la mancata emersione di soggetti interessati all’acquisto possono giustificare una prudenziale riduzione dei valori di realizzo; la successiva acquisizione di offerte irrevocabili a prezzi superiori ai valori indicati nella relazione estimativa costituisce elemento idoneo a confermare la prudenzialità della stima e la concreta possibilità di conseguire realizzi superiori a quelli assunti nello scenario liquidatorio.
Ai fini della comparazione tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale, le eventuali azioni revocatorie, restitutorie o risarcitorie non costituiscono un elemento differenziale a favore della seconda quando esse siano esercitabili anche dal liquidatore del concordato semplificato in forza del richiamo all’art. 115 CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
Testo Integrale




