Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35212 - pubb. 03/10/2026

Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario anziché nella sede concorsuale, improcedibilità della domanda e spese

Cassazione civile, sez. II, 17 Luglio 2026, n. 23429. Pres. Grasso. Est. Caponi.


Spese processuali - Improcedibilità della domanda - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario anziché nella sede concorsuale - Soccombenza - Compensazione delle spese - Esclusione



In tema di spese processuali, l'improcedibilità della domanda, conseguente alla riassunzione davanti al giudice ordinario, anziché in sede concorsuale, del giudizio interrotto per il sopravvenuto fallimento del convenuto, integra la piena soccombenza della parte attrice, in quanto l'esito del processo è riconducibile a un errore di rito ad essa imputabile, che non integra una circostanza tale da giustificare, di per sé, la compensazione delle spese di lite. (massima ufficiale)




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