Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35200 - pubb. 01/10/2026

Concordato preventivo liquidatorio, destinazione di tutto il patrimonio all’adempimento del concordato e spese di gestione

Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 2026, n. 23641. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.


Concordato preventivo liquidatorio - Destinazione di tutto il patrimonio del debitore all’adempimento del concordato - Sussistenza - Possibilità di esclusione delle spese di gestione - Esclusione - Fondamento



Nel concordato preventivo liquidatorio, tutti i beni appartenenti al patrimonio del debitore devono essere destinati all'adempimento delle relative obbligazioni, ivi comprese le spese di procedura, la cui natura prededucibile comporta solo che esse siano escluse dalla somma distribuibile ai creditori, ma non comporta anche che esse possano essere ritenute per tale ragione esterne al patrimonio del debitore. (massima ufficiale)




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