Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35196 - pubb. 30/09/2026
Accordi di ristrutturazione e cram down fiscale: la continuità indiretta deve essere effettiva e sostenibile, non meramente nominale
Appello Milano, 09 Luglio 2026. Pres. Monte. Est. Giannelli.
Accordi di ristrutturazione - Cram down fiscale - Continuità indiretta - Prosecuzione dell’attività da parte di un terzo - Effettività e sostenibilità
Accordi di ristrutturazione - Continuità indiretta - Piano industriale del terzo - Necessità - Elementi equivalenti
Accordi di ristrutturazione - Continuità aziendale - Finanza esterna - Disponibilità della provvista per i creditori - Insufficienza
Quando la prosecuzione dell’attività da parte di un terzo costituisce il presupposto per qualificare l’accordo di ristrutturazione come non liquidatorio e accedere al cram down fiscale, deve essere verificata la concreta capacità economica e finanziaria del terzo di realizzare la continuità, la quale non può essere soltanto nominale o materiale, ma deve presentare concrete prospettive di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
Ai fini della dimostrazione della continuità indiretta non è indispensabile la produzione formale di un documento autonomamente denominato «piano industriale» del soggetto destinato a proseguire l’attività, ma devono essere forniti il piano industriale o elementi equivalenti idonei a dimostrare in modo serio e verificabile la capacità dell’impresa di operare in condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
La disponibilità di finanza esterna sufficiente ad assicurare l’esecuzione dei pagamenti promessi ai creditori non è di per sé idonea a qualificare l’accordo come strumento in continuità, dovendosi distinguere la sicurezza della provvista destinata ai creditori dalla capacità dell’operazione di preservare o generare valore attraverso la prosecuzione dell’attività d’impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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