Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35192 - pubb. 30/09/2026
Composizione negoziata: esauriti i 240 giorni di misure protettive, il medesimo effetto non può essere ottenuto mediante misure cautelari
Tribunale Aosta, 03 Luglio 2026. Est. Tornatore.
Composizione negoziata - Misure protettive - Durata massima di 240 giorni - Misure cautelari - Identità di contenuto e funzione - Inammissibilità
Una volta esaurito il periodo massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII per le misure protettive, è inammissibile la richiesta di misure cautelari che, pur diversamente qualificate, siano dirette a riprodurre il medesimo contenuto, la medesima funzione e i medesimi effetti pratici delle misure protettive scadute, poiché la qualificazione formale della tutela richiesta non può prevalere sulla sua effettiva funzione e la sua concessione determinerebbe l’elusione del limite temporale stabilito dalla legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
Testo Integrale




