Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35184 - pubb. 26/09/2026
Compenso dell’avvocato incaricato dalla curatela: il valore della controversia va determinato in base alla domanda e non all’utilità concretamente conseguita dal fallimento
Tribunale Trento, 25 Giugno 2026. Pres. Barbato.
Fallimento - Curatela - Avvocato incaricato dalla procedura - Compenso professionale - Valore della controversia - Art. 5 D.M. n. 55/2014
Compenso dell’avvocato - Liquidazione a carico del cliente - Domanda di valore determinato - Transazione - Somma effettivamente conseguita - Irrilevanza
Compenso dell’avvocato - Valore effettivo della controversia - Scostamento dal valore della domanda - Limit
Ai fini della determinazione del compenso dovuto dalla curatela all’avvocato incaricato di assistere il fallimento in un giudizio, non trova applicazione il criterio previsto dall’art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese a carico del soccombente, dovendo invece applicarsi il comma 2 della medesima disposizione e aversi riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda.
Nella liquidazione del compenso professionale dovuto dal cliente all’avvocato per una causa introdotta con domanda di valore determinato, il valore della controversia deve essere individuato sulla base di quanto richiesto con la domanda al momento iniziale della lite, restando irrilevante la minore somma successivamente conseguita dal cliente per effetto della transazione.
Il criterio del valore effettivo della controversia, quando manifestamente diverso da quello risultante dai criteri processuali, può essere utilizzato soltanto nei casi in cui il valore della domanda sia determinato dal codice di procedura civile sulla base di presunzioni, e non quando si tratti di una domanda di pagamento di una somma determinata, il cui valore coincide con l’importo richiesto dall’attore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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