Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35177 - pubb. 25/09/2026
Misure protettive nel concordato con riserva: durata cumulativa con quelle della composizione negoziata e necessità di un progetto di piano anche embrionale
Tribunale Massa, 17 Giugno 2026. Est. Pellegri.
Misure protettive - Durata massima - Composizione negoziata - Successivo strumento di regolazione della crisi - Cumulo dei periodi
Concordato preventivo con riserva - Misure protettive - Fumus boni iuris - Progetto di piano - Necessità
Il limite complessivo di dodici mesi di durata delle misure protettive previsto dall’art. 8 CCII è riferito alla medesima situazione di crisi e non al singolo procedimento, sicché nel relativo computo devono essere inclusi anche i periodi di protezione già fruiti nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 18 CCII; il successivo accesso a un diverso strumento di regolazione della crisi non determina l’inizio di un nuovo autonomo periodo di dodici mesi.
La natura prenotativa della domanda di concordato ex art. 44 CCII giustifica l’assenza di un piano definitivo, ma non l’assenza di qualsiasi indicazione sulla via di regolazione della crisi, dovendo il debitore prospettare almeno le linee essenziali di un progetto di piano, anche embrionale, che consenta di apprezzare la concreta e credibile prospettiva di risanamento o di liquidazione concordataria; non è pertanto sufficiente il generico richiamo allo strumento concordatario o alla futura predisposizione del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
Testo Integrale




