Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35176 - pubb. 25/09/2026
Vendita con riserva di proprietà, fallimento dell’acquirente e distribuzione dell'onere della prova
Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 2026, n. 23638. Pres. Terrusi. Est. Amatore.
Fallimento - Vendita con riserva di proprietà - Rivendicazione del venditore - Patto di riservato dominio - Data certa anteriore - Domanda di rivendicazione - Onere della prova - Pagamento del prezzo - Trascrizione - Contenuto della nota - Opponibilità alla curatela
L’alienante che intenda rivendicare la proprietà del bene acquisito al fallimento del compratore, deducendo che la vendita è stata stipulata con patto di riservato dominio, deve allegare un documento avente data certa anteriore all’apertura del fallimento dal quale risulti il patto, costituito dal contratto di compravendita ovvero da un successivo accordo riproduttivo o ricognitivo dello stesso, non essendo invece sufficienti atti unilaterali dell’acquirente o intese meramente programmatiche.
Nell’accertamento del passivo fallimentare, il creditore che rivendichi la proprietà di un bene deducendo di averlo venduto al fallito con patto di riservato dominio è tenuto a provare il titolo in base al quale agisce, mentre grava sul curatore l’onere di provare che il prezzo sia stato integralmente pagato e che si sia pertanto prodotto l’effetto reale del trasferimento della proprietà al compratore.
Il principio secondo cui, per stabilire se e in quali limiti un atto trascritto sia opponibile ai terzi, occorre avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione trova applicazione quando venga in considerazione la posizione di un terzo in senso proprio e non può essere automaticamente esteso alla diversa questione dell’opponibilità alla curatela fallimentare dell’intero contratto, quando sia incontestato che questo, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, contenesse una clausola di riserva della proprietà. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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