Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35073 - pubb. 03/09/2026
L'agente della riscossione resta il legittimato passivo nelle opposizioni all'esecuzione fondate sul merito del credito. Onere probatorio dell'ente creditore
Tribunale Bologna, 06 Maggio 2025. Est. Vaccaro.
Opposizione all'esecuzione - Riscossione mediante ruolo - Agente della riscossione - Legittimazione passiva - Ente creditore - Chiamata in causa - Litisconsorzio necessario - Esclusione
Opposizione a cartella di pagamento - Recupero delle spese di giustizia - Autoliquidazione amministrativa - Contestazione del quantum - Onere probatorio dell'ente creditore
Recupero delle spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione - Produzione in giudizio - Mancanza - Prova del credito - Difetto
Nelle opposizioni all'esecuzione promosse ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso cartelle di pagamento emesse nell'ambito della riscossione mediante ruolo, la legittimazione passiva processuale spetta all'agente della riscossione anche quando siano contestati il merito o l'entità del credito, spettando a quest'ultimo, ove lo ritenga opportuno, chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che tra i due soggetti ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Quando il debitore contesti l'importo delle spese di giustizia recuperate mediante cartella di pagamento, incombe sull'ente creditore l'onere di specificare in modo completo e comprensibile i presupposti e le modalità dell'autoliquidazione amministrativa e di documentare l'attività svolta dai funzionari competenti, così da consentire al giudice la verifica della correttezza della pretesa.
Nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento emessa per il recupero delle spese anticipate dall'Erario in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la mancata produzione del decreto di liquidazione posto a fondamento della pretesa impedisce di ritenere provata la debenza del credito e comporta l'accoglimento dell'opposizione limitatamente alle somme non adeguatamente documentate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giacomo Foschini
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