Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35072 - pubb. 03/09/2026

Concordato Minore: per ‘voti espressi’ si intendono anche i favorevoli per silenzio-assenso

Appello Bari, 14 Luglio 2026. Pres. Mitola. Est. Putignano.


Concordato Minore – Meccanismo di voto – Creditore maggioritario – Maggioranza per teste dei voti espressi – Interpretazione



Nel concordato minore, circa il meccanismo di voto, va respinto l’assunto secondo cui l’impiego, all’art. 79, comma 1, CCII, delle formule «crediti ammessi al voto» e «voti espressi» imporrebbe, per la sola maggioranza per teste, di computare i consensi «attivi».
All’art. 79 comma 3, CCII, infatti, il legislatore ha equiparato il silenzio all’adesione, cosicché il silenzio non è astensione ma consenso integrando, quindi una espressione di voto., non avendo la legge distinto i consensi «attivi» da quelli «taciti».
Pertanto, ove un unico creditore sia titolare di crediti superiori alla maggioranza, non v’è motivo di escludere i voti acquisiti per silenzio assenso benché la norma si riferisca letteralmente ai soli “voti espressi”», diversamente il silenzio assenso verrebbe equiparato ad una astensione mentre la legge lo equipara espressamente a voto favorevole (tacitamente espresso). (cfr. Tribunale di Parma 20 gennaio 2026; Tribunale di Milano 14 ottobre 2025 e Tribunale di Avellino 28 febbraio 2025). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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