Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34912 - pubb. 03/07/2026

Liquidazione giudiziale dell'imprenditore agricolo e onere della prova dei fatti costitutivi e impeditivi

Cassazione civile, sez. I, 14 Aprile 2026, n. 9577. Pres. Ferro. Est. D'Orazio.


Liquidazione giudiziale - Imprenditore agricolo - Fatti costitutivi e impeditivi - Onere della prova - Riparto



In tema di liquidazione giudiziale, compete a chi ne sollecita la dichiarazione di apertura nei confronti di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola; grava, invece, su chi invoca l'esenzione dalla liquidazione giudiziale il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., sia ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sia in applicazione del generale principio di vicinanza alla prova. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato





Testo Integrale