Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34796 - pubb. 04/06/2026

Incentivi GSE e rimodulazione retroattiva della tariffa: la rideterminazione fondata su errore originario integra autotutela soggetta ai limiti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990

T.A.R. Lazio, 24 Aprile 2026. Pres. Mattei. Est. Savi.


Incentivi GSE – Rideterminazione tariffaria – Natura del potere – Autotutela – Presupposti – Legittimo affidamento – Tutela



La rideterminazione retroattiva della tariffa incentivante operata dal GSE integra esercizio di un potere autoritativo di autotutela e non una mera attività contabile o esecutiva.


Quando il GSE interviene per correggere un errore originariamente commesso nell’ammissione agli incentivi, il relativo provvedimento costituisce esercizio del potere di annullamento d’ufficio soggetto ai limiti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.


Il ripristino della legalità amministrativa non costituisce valore assoluto e deve essere bilanciato con il legittimo affidamento ingenerato nel beneficiario degli incentivi.


Non è consentito al GSE rideterminare ad libitum la tariffa incentivante mediante mero riesame dei presupposti originariamente valutati, al di fuori dei limiti dell’autotutela amministrativa.


L’annullamento del provvedimento di rideterminazione tariffaria comporta il rigetto della domanda restitutoria proposta dal GSE in relazione alle somme già erogate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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